Tagliare i rami dell’albero o della siepe del vicino

La distanza delle piante dal confine e se è possibile far tagliare i rami dell’albero o della siepe del vicino. Invasione radici: diritti e responsabilità

Si sa che le piante sono degli organismi viventi che si sviluppano anche molto velocemente. La loro crescita avviene in altezza e in larghezza, allungandosi ed allargandosi anche di molti metri. Se ciò avviene in natura, all’interno di un bosco, ovviamente non c’è alcun problema giuridico da risolvere. Se invece, si tratta di una pianta posizionata all’interno di una proprietà privata, ma in prossimità del confine altrui, allora la questione è diversa. Basti pensare ai rami e alle radici che potrebbero danneggiare il fondo confinante oppure, semplicemente, al fogliame che sporcherebbe il terreno su cui è caduto. Sono queste, tra le tante, le ragioni per cui potresti chiederti: posso tagliare i rami dell’albero o della siepe del vicino?

Se stai leggendo questo mio contributo, probabilmente, sei afflitto dalle fronde di un albero di proprietà altrui. Nessuno ha mai provveduto ad una regolare potatura e, per questo motivo, ti ritrovi i rami nel tuo giardino. In alternativa, potresti essere stato invaso da una siepe troppo ingombrante. Questa, originariamente bassa, sarebbe diventata un vero e proprio muro e, per questa ragione, vorresti che il tuo vicino la tagliasse o, addirittura, la eliminasse.

Se la tua situazione rientra in quelle descritte oppure è simile, è giusto che tu sappia a quale distanza dal confine debba essere posizionata una pianta. Inoltre, è importante capire quali diritti puoi esercitare se un albero o una siepe ha invaso il tuo giardino.

Albero o siepe: la distanza al confine

Il codice civile [1] stabilisce a quale distanza un albero o una siepe debba essere piantato rispetto al confine:

  • gli alberi di alto fusto, si pensi ad una quercia o a un leccio, devono essere piantati a non meno di tre metri dal fondo altrui;
  • gli alberi non di alto fusto possono stare a un metro e mezzo;
  • gli arbusti, le siepi, le viti e gli alberi da frutto, di altezza non superiore ai due metri e mezzo, possono essere posizionati anche a mezzo metro dal confine;
  • le siepi/ceppaie, cioè quelle siepi di alberi di alto fusto, tagliati in modo da tale da potersi sviluppare in larghezza e non in altezza, vanno piantate a una distanza minima di un metro;
  • le siepi di robinie, infine, particolarmente voluminose, non possono essere poste a meno di due metri dalla proprietà altrui.

Se ti accorgi che si tratta di piante non a distanza dal tuo confine, sappi che hai il diritto di pretenderne l’estirpazione [2]. L’unica condizione in cui non potresti esercitare questa facoltà, sarebbe la presenza di un muro divisorio di altezza maggiore rispetto alle piante incriminate.

Se, invece, vuoi sapere se puoi tagliare i rami dell’albero o della siepe del vicino, devi continuare la lettura.

Chi deve tagliare i rami nel fondo altrui?

Può accadere che un albero o una siepe piantata, nel fondo confinante, protenda i propri rami all’interno della nostra proprietà. In questo caso, possiamo costringere il vicino a tagliarli. Si tratta di un diritto sancito dal codice civile [3] e confermato dalla giurisprudenza della Cassazione [4]. Inoltre, non ti dimenticare che:

  • il potere di costringere il vicino a tagliare i rami è imprescrittibile. Anche se passano trent’anni senza averglielo mai chiesto, non perderai mai questo diritto;
  • se anche dovesse esserci un muro divisorio, il vicino resta sempre obbligato ad eseguire la potatura in esame;
  • tu e il tuo vicino potete accordarvi, con un contratto di servitù, affinché albero e siepi possano invadere il tuo giardino. In mancanza, resta la tua facoltà di farglieli tagliare

Posso tagliare le radici dell’albero o della siepe del vicino?

Hai visto che puoi costringere il vicino a tagliare i rami dell’albero o della siepe che invadono la tua proprietà. In pratica, quindi, non puoi farlo di tua iniziativa, ma puoi pretendere che a potare le sue piante sia il suo legittimo proprietario.

Il discorso cambia a proposito delle radici delle piante. Sappiamo, infatti, che anche queste si sviluppano notevolmente. In alcuni casi, potrebbero persino arrivare nella proprietà altrui. Se ciò dovesse accadere, sappi che hai il potere di reciderle senza attendere alcuna autorizzazione.

Su questo argomento, si è espressa anche una recente giurisprudenza [5]. È stato, infatti, chiarito:

  • che l’invasione del fondo altrui da parte delle radici è sempre indebita, indipendentemente dalla distanza della pianta dal confine;
  • il proprietario del fondo invaso non deve, in alcun modo, realizzare opere che debbano contenere l’ipotetico protendersi delle radici di un albero del vicino;
  • nel caso in cui le radici dovessero danneggiare l’immobile confinante e/o le opere in esso presenti, il proprietario della pianta sarebbe tenuto, altresì, al risarcimento del danno.

Queste conclusioni suggeriscono di avere sempre un atteggiamento accorto e prudente nei confronti delle proprie piante. Anche se si tratta di alberi posti a distanza legittima dal confine, fate sempre attenzione al loro sviluppo. Rami e radici potrebbero, infatti, determinare una responsabilità per danni. Quindi, in alcuni casi, potrebbe essere necessaria una dolorosa quanto inevitabile estirpazione.

NOTE

[1] Art. 892 cod. civ.

[2] Art 894 cod. civ.

[3] Art. 896 cod. civ.

[4] Cass. civ. sent. n. 14632/2012

[5] Corte di App. di Roma sent. n. 1827/2020

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