Comunicazione dati conducente per multa

Come e perché effettuare la comunicazione dati del conducente per una multa. In caso contrario, scatta un’ulteriore sanzione amministrativa

Non sempre la nostra condotta di guida è impeccabile. Capita, quindi, di distrarci e, per questo motivo, di commettere un’infrazione. Alle volte, invece, è la fretta a giustificare un limite di velocità superato oppure un attraversamento all’incrocio, semideserto, senza rispettare il semaforo. In queste circostanze, se siamo fortunati non paghiamo alcuna conseguenza; in caso contrario, ci becchiamo la classica multa.

Per la verità, in queste situazioni, il rischio sanzione è duplice. Infatti, unitamente al verbale, riceviamo l’invito, non certo amichevole, a comunicare gli estremi di chi guidava al momento della trasgressione. Si tratta di un obbligo e pertanto potresti chiederti: in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente per multa cosa accade?

La domanda è più che pertinente, visto che sono molti i cittadini che tentano di eludere questo ordine. Il motivo è dettato dalla sanzione accessoria legata alla sanzione amministrativa principale: la perdita dei punti sulla patente. Questa è una conseguenza fastidiosa, poiché un titolo di guida immacolato può essere utile anche per risparmiare qualcosina sull’assicurazione. Inoltre, per chi è recidivo nelle multe, i punti sulla patente potrebbe essere ridotti al lumicino. Sono queste, pertanto, le ragioni per cui ti chiedi: per una multa, perché devo comunicare i dati del conducente? In caso contrario, cosa succede? Se faccio ricorso contro la multa principale devo, ugualmente, comunicare i dati del conducente?

Multa: quando comunicare i dati del conducente?

La comunicazione dei dati del conducente per una multa è una condotta non sempre dovuta. Ad esempio, non devi inviare alcuna informazione, allorquando il verbale viene elevato contestualmente all’infrazione. In questo caso, infatti, sei stato fermato dalla pattuglia e, quale conducente, sei stato chiaramente identificato.

Ci sono poi le multe per violazioni meno gravi, per ipotesi il divieto di sosta, dove il codice della strada non prevede alcuna sanzione accessoria per il guidatore distratto. Anche in questi casi, non devi comunicare alcunché.

Ad ogni modo, per evitare dubbi, quando ricevi una multa a casa, ricordati sempre di leggere bene tutto ciò che è contenuto nel plico; al suo interno, sarà chiaramente specificato se la tua infrazione rientra in quelle per le quale devi inviare l’informativa in esame.

Comunicazione dati conducente: termine

Secondo il codice della strada [1], in caso di multa, la comunicazione dei dati del conducente deve avvenire nel termine perentorio di 60 giorni. Si tratta di una scadenza che parte dal momento in cui hai preso conoscenza del verbale. Questo avviene, ad esempio, quando il plico è preso in consegna da tua moglie o da tuo figlio: oppure nel momento in cui vai a ritirare la raccomandata o dopo dieci giorni dalla sua giacenza in posta.

Multa: come inviare la comunicazione dati conducente

All’interno della multa che ricevi, trovi tutte le informazioni necessarie per sapere come inviare la comunicazione dei dati del conducente. Ad ogni modo, sappi che potrai farlo:

  • compilando e sottoscrivendo il modulo che troverai al suo interno;
  • inviando il modulo via fax, via mail, tramite raccomandata oppure consegnando la tua dichiarazione presso l’ufficio indicato nel verbale;
  • allegando, all’invio o al deposito, la copia della patente del conducente al momento dell’infrazione.

Mancata comunicazione dati conducente: importo sanzione

A seguito di una multa ricevuta, per la quale è previsto l’obbligo di comunicare i dati del conducente, la sua omissione comporta una sanzione alquanto elevata. In particolare si tratta di 292 euro che dovrai pagare per questa colpevole distrazione.

Comunicazione dati conducente: se pago la multa?

Molti pensano che pagando la multa non sia dovuta più nessuna attività oppure, semplicemente, si distraggono e, dopo aver versato l’odioso obolo, si dimenticano di fare altro. Devi sapere, però, che se è prevista la comunicazione dati del conducente, essa è sempre necessaria e obbligatoria, anche nel caso in cui tu abbia saldato la prima sanzione. Pertanto, non puoi invocare il puntuale pagamento della multa, per evitare di informare le autorità su chi stava guidando il veicolo al momento dell’infrazione.

Comunicazione dati conducente: se faccio ricorso?

Ricapitolando, in caso di multa, potresti essere costretto a comunicare i dati del conducente. Ciò è obbligatorio se si tratta di una violazione per la quale è prevista la decurtazione dei punti dalla patente e se l’infrazione non è stata contestata al momento.

Hai inoltro appreso che l’informativa deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, inviando il modulo compilato allegato al verbale, unitamente alla copia della patente del guidatore. Hai infine capito che il pagamento della sanzione principale non ti esonera dalla predetta informativa.

Pertanto, l’ultimo dubbio riguardo il caso in cui tu abbia fatto ricorso contro la prima multa. Ad esempio, sei in grado di dimostrare che il verbale, per eccesso di velocità, era illegittimo. In questa ipotesi, saresti comunque obbligato a comunicare i dati del conducente. Cosa succede se non lo fai e la multa impugnata viene annullata?

La risposta è fornita da una recente sentenza della Cassazione [2], secondo la quale sarebbe un imperdonabile errore non inviare la comunicazione. Gli Ermellini precisano, infatti, che l’obbligo di comunicazione in esame, quando è previsto, va rispettato in tutti i casi. Si tratta, infatti, di una condotta del tutto autonoma rispetto a quella che ha determinato l’infrazione al codice della strada a cui è legata. Per questa ragione, in caso di multa, se è stabilito l’invio della comunicazione dati del conducente e non lo fai, sarai sempre tenuto al pagamento della sanzione prevista per questa omissione. In altri termini sei e resterai obbligato, anche se la multa principale sarà stata annullata.

NOTE

[1] Art. 126 cod. della strada

[2] Cass. civ. ord. n. 8479/2020