Tribunale e Giudice di pace: prima udienza

Come si avvia un procedimento civile ordinario in Tribunale e cosa può accadere in prima udienza

Almeno in linea generale, quasi tutti hanno un’idea di cosa sia una causa civile. Si sa, ad esempio, che per avviare un’azione legale è necessario rivolgersi ad un avvocato; è abbastanza noto, altresì, che bisogna presentarsi dinanzi ad un magistrato e che il contenzioso durerà per un certo tempo. È meno chiaro, invece, in cosa consiste un procedimento civile ordinario in Tribunale e in quali fasi esso si realizza. Devi sapere, pertanto, che c’è quella introduttiva, dove la causa si avvia; essa è seguita dalla fase istruttoria, dove sono raccolte, ad esempio, le prove testimoniali; per poi arrivare alla conclusiva che culminerà nella sentenza. Comunque, in ogni causa, c’è un momento inevitabile: la prima udienza di comparizione, a proposito della quale è importante chiedersi: in Tribunale e dal Giudice di pace cosa accade nella prima udienza?

Ti stai ponendo questa domanda poiché ti sei rivolto a un avvocato per avviare un contenzioso verso il tuo vicino di casa. Sebbene i rapporti col professionista siano buoni, non sei riuscito a capire, però, quando inizierà, effettivamente, la causa e cosa accadrà in primo luogo. Ad esempio, anche solo per semplice informazione, vorresti comprendere meglio quali facoltà è possibile esercitare in occasione della prima udienza del tuo procedimento. Pertanto, ti chiedi: quando e come inizia un procedimento civile ordinario? Cosa accade nella prima udienza e cosa è possibile chiedere in quell’occasione? Troverai le risposte continuando a leggere quest’articolo.

Procedimento civile: quando inizia?

Un processo civile ordinario, quale ad esempio quello per chiedere un risarcimento del danno oppure per opporti a un decreto ingiuntivo, si introduce con la notifica di un atto di citazione. Si tratta di un documento che prepara il tuo legale, all’interno del quale egli illustra le ragioni della tua domanda, i motivi per cui la stessa debba essere accolta e che invia alla controparte.

Nell’atto di citazione, inoltre, è specificata la data di comparizione. In altri termini, il tuo avvocato sceglie il giorno in cui dovrà essere svolta la prima udienza dinanzi all’ufficio giudiziario indicato secondo competenza. Si tratta, però di una data che potrebbe essere spostata. Infatti, la cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace, tenuto conto del carico di lavoro, nell’assegnare la tua causa al giudice designato, potrebbe fissare la prima udienza di comparizione anche dopo mesi (in genere ciò accade per i procedimenti dinanzi al Giudice di pace, essendo degli uffici, particolarmente, congestionati). Pertanto, sarà questo il momento in cui si svolgerà la prima udienza.

Procedimento civile: devo essere presente in prima udienza?

Nella prima udienza di un procedimento civile dinanzi al Tribunale, la presenza delle parti non è prevista e tanto meno è necessaria, a differenza delle cause dinanzi al Giudice di pace, dove invece è contemplata, ma quasi sempre disattesa. Qualcuno potrebbe pensare che possa essere un’occasione per far incontrare i soggetti in causa e per favorirne la conciliazione. In genere, però, l’ipotesi di una transazione viene vagliata in precedenza e, comunque, la prima udienza non è, certamente, l’unico momento in cui è possibile trovare una risoluzione amichevole alla vicenda. Gli avvocati, infine, sono restii a farsi accompagnare dal proprio cliente, per non essere in nessun modo deconcentrati nell’espletamento dell’attività da compiere.

Procedimento civile: cosa accade nella prima udienza?

Secondo quanto è stabilito dalla legge [1], nel corso della prima udienza il giudice verifica, innanzitutto, la regolarità del contraddittorio, cioè se tutte le parti coinvolte nella causa sono state correttamente chiamate in giudizio. Non è detto, infatti, che la tua controparte si presenti (ad esempio, nelle azioni risarcitorie dei veicoli, generalmente, compare solo l’assicurazione); tuttavia è essenziale che sia stata chiamata regolarmente e che, quindi, abbia scelto di essere assente (cosiddetta contumacia).

In secondo luogo, viene verificato se sia necessario chiamare in giudizio un altro soggetto, ove mai l’attore, cioè colui che ha introdotto la causa, lo ritenesse necessario alla luce delle difese svolte dalla controparte. Si pensi al caso in cui il tuo vicino chieda, a sua volta, un risarcimento nei tuoi confronti; si tratterebbe di un’ipotesi dove il tuo avvocato avrebbe la possibilità di far intervenire nel procedimento la compagnia che assicura la tua casa.

Infine, nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace, gli avvocati delle parti formulano le proprie richieste istruttorie, ad esempio indicando i testimoni e precisando le circostanze per le quali sono chiamati a rispondere. Viceversa, nelle cause davanti al Tribunale, a chiusura della prima udienza, i legali chiedono che siano concessi dei termini per meglio precisare le proprie istanze e gli elementi probatori a supporto delle proprie difese. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta.

Procedimento civile: a cosa servono i termini nella prima udienza?

Devi sapere che il procedimento civile è, sostanzialmente, documentale, tant’è che prima che venisse introdotto il cosiddetto processo telematico, i fascicoli delle cause erano, solitamente, molto voluminosi. In ragione di questa caratteristica, la richiesta dei termini che avviene in prima udienza, assolve allo scopo di depositare, all’attenzione del giudice, alcuni atti che torneranno utili per chiarire la vicenda, per meglio spiegare le proprie ragioni e per precisare i mezzi probatori a supporto delle proprie istanze. In particolare, a chiusura della prima udienza e su richiesta degli avvocati, vengono concessi:

  • un termine perentorio di 30 giorni per depositare un atto, denominato memoria. All’interno di esso l’avvocato potrà, sostanzialmente, integrare le proprie difese. Ad esempio, potrà approfondire la questione di diritto oggetto della controversia, alla luce dei precedenti giurisprudenziali citati dalla controparte;
  • un secondo termine, anch’esso tassativo, di ulteriori trenta giorni, per produrre un’altra memoria scritta. In questa il tuo legale potrà replicare a quanto è stato illustrato dalla controparte, indicare eventuali testimoni da ascoltare e/o depositare documenti a sostegno della tua posizione;
  • un ultimo termine di venti giorni, sempre inderogabile, per specificare una prova contraria a quella richiesta dalla controparte, ad esempio, indicando un testimone per contrastare quanto vorrebbe dimostrare l’avversario con i proprio nominativi.

Trascorso il periodo delimitato dai predetti termini, il giudice fisserà la seconda udienza. In essa, per ipotesi, saranno ascoltati i testimoni indicati. Qualora non fosse necessaria alcuna attività istruttoria, in quell’occasione, le parti saranno, invece, invitate a precisare le proprie conclusioni in prospettiva della sentenza.

Come dividere un conto cointestato?

Cointestare un conto è semplice e utile: ma cosa accade quando bisogna dividerne il saldo?

Tra gli strumenti che utilizziamo per la gestione e l’amministrazione del nostro denaro c’è sicuramente il conto corrente bancario. Su questo depositiamo le somme di nostra pertinenza (ad esempio, il proprio stipendio oppure i proventi della propria attività) che possiamo conservare con serenità e gestire facilmente; insomma, una vera e propria comodità che, spesso, si caratterizza per la cosiddetta cointestazione. In tal caso, i contraenti sono due: magari madre e figlio, la prima di una certa età e poco pratica, il secondo più giovane e molto più attivo e sveglio. Mediante il conto corrente cointestato, la gestione sarà molto più semplice, essendo realizzabile da entrambe i cointestatari. Ma se la madre dovesse morire, cosa accadrebbe? Nel caso descritto, come si deve dividere un conto cointestato?

La domanda non è banale, poiché in tale circostanza possono esserci altri eredi della defunta interessati alla successione delle somme presenti sul conto e non è raro che, in un caso come questo, i dissidi e le incomprensioni siano assai frequenti. Da un lato c’è il cointestatario che non vorrebbe dividere l’intero saldo, ma, eventualmente, soltanto la metà; dall’altro ci sarebbero, ad esempio, gli altri figli che, invece, sostengono che la madre era la titolare effettiva di tutti i fondi presenti in banca. Insomma, tutti presupposti sufficienti e necessari a far sorgere una vertenza da portare in Tribunale. Per evitare che ciò accada oppure per dare risposta a te che lo chiedi, diventa essenziale rispondere alla domanda da cui nasce questo articolo.

Conto cointestato: cosa vuol dire?

In questa particolare ipotesi di conto corrente bancario, i titolari del medesimo sono più di uno. Essi, di regola, avranno la possibilità di operare senza il consenso esplicito dell’altro (cosiddetta firma disgiunta): ad esempio, Tizio potrà effettuare un bonifico senza l’autorizzazione scritta di Caia. Non mancano, però, i casi in cui la gestione avviene in comune (cosiddetta firma congiunta): ad esempio, Sempronio non può chiedere alla banca l’emissione di un assegno circolare senza il consenso di Mevia.

In tutti i casi descritti, il vantaggio principale è relativo ai costi: invece di affrontare quelli necessari all’apertura di un doppio conto, sarà sufficiente coprire soltanto quelli dell’unico in essere. A questo beneficio, nel caso di conto corrente cointestato a firma disgiunta, si aggiungerebbe quello dell’operatività, evidentemente realizzabile, in piena autonomia, da tutti gli intestatari.

Ricordati, infine, che non è necessario che i titolari abbiano un rapporto di parentela, più o meno stretto, per aprire un conto corrente cointestato: è esclusivamente sufficiente la volontà delle parti, anche se giuridicamente estranee tra di loro (ad esempio, due amici).

Conto cointestato: di chi sono i soldi?

Per rispondere alla presente domanda basta rifarsi alla legge: secondo quest’ultima [1], nel caso di conto corrente cointestato, allorché sia prevista l’operatività separata, i contitolari sono considerati, solidalmente, creditori o debitori di tutte le somme in esso presenti. Inoltre, la legge prosegue precisando che, nei rapporti interni tra i vari creditori di un’obbligazione in solido, le parti di essa si presumono eguali [2]. In termini più semplici, ciò significa che, nel caso di conto corrente cointestato, le somme in esso presenti si presumono di proprietà dei vari contitolari, ma in parti uguali. Si tratta di una conclusione che trova pacifico riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione [3].

Se questa è la risposta alla domanda iniziale (conto cointestato: di chi sono i soldi?), resta da chiarire un dubbio non di poco rilievo: è ammessa la prova contraria? In altre parole, è possibile dimostrare che i fondi del conto appartengono esclusivamente all’uno e non anche all’altro contitolare?

Conto cointestato: la divisione

Nell’ipotesi avanzata inizialmente, abbiamo visto che la madre, contitolare assieme al figlio del conto in banca, è purtroppo deceduta. Abbiamo, inoltre, ipotizzato che ci fossero degli altri eredi e che gli stessi avessero avanzato pretese sull’intera giacenza presente sul conto. Il figlio, invece, partendo dalla presunzione di comproprietà dei soldi in banca, vorrebbe dividere coi fratelli soltanto la metà del saldo. In un caso come questo, è consentito agli altri eredi dimostrare il contrario?

La risposta è positiva: lo afferma la stessa giurisprudenza già richiamata in precedenza (vedi nota [3]), secondo la quale alla presunzione di contitolarità delle somme presenti sul conto è possibile dare dimostrazione contraria; tuttavia, la parte che dovesse avanzare pretese, in contrasto col principio iniziale, avrebbe l’onere di provare il proprio diritto; potrebbe farlo anche attraverso presunzioni, il cui effetto sarebbe quello di attestare una situazione diversa da quella risultante dalla cointestazione.

Per fare un esempio di quanto è stato appena affermato è sufficiente riferirsi ad una recente sentenza della Cassazione [4]. Secondo quest’ultima, la mancanza di un reddito adeguato di uno dei contitolari, magari anche di giovane età, potrebbe dimostrare l’impossibilità, per questi, di essere proprietario, anche in parte, delle somme presenti sul conto della madre cointestataria; oppure si potrebbe arrivare ad identica conclusione provando che la cointestazione era stata prevista al solo scopo di facilitare la gestione dei rapporti tra le parti.

Pertanto, in presenza di un conto cointestato, aperto tra madre e figlio oppure tra marito e moglie in separazione dei beni ovvero tra due amici, è sempre consentito dare dimostrazione contraria alla presunzione di comproprietà delle somme in esso presenti. È, quindi, possibile che, alla chiusura del rapporto, avvenuta alla morte di un contitolare oppure alla separazione tra le parti, si abbia diritto alla divisione del saldo in maniera del tutto diversa dall’eventuale 50% a testa.

NOTE

[1] Art. 1845 cod. civ.

[2] Art. 1298 cod. civ.

[3] Cass. civ. sent. n. 28839/2008 – 4496/2010 – 18777/2015

[4] Cass. civ. ord. n. 11375 del 29.04.2019

Permessi 104: posso usarli per un week end?

I permessi della legge 104 possono essere sfruttati per andare in vacanza o un week end? Ecco le regole sul come comportarsi durante i permessi.

Non è infrequente il caso in cui il proprio genitore abbia bisogno della nostra assistenza. Se sei una di quelle persone che deve assolvere a questo compito, purtroppo sai bene sulla tua pelle che si tratta di un impegno gravoso e che richiede molta disponibilità. Sai anche che per assistere tua madre invalida, devi togliere tempo a te stesso, alla tua famiglia ed anche, volendo e potendo al tuo lavoro. Per questa ragione, usufruisci dei famosi benefici previsti dalla legge 104 [1] che ti consentono, quale lavoratore dipendente, di avere dei permessi retribuiti per assistere il tuo genitore bisognoso. Però, nonostante ciò, il tempo a tua disposizione non è mai sufficiente: infatti come spesso accade, il lavoro ti assorbe quasi totalmente e nel tempo libero vorresti avere la possibilità di fare altro e non di dedicarti principalmente a tua madre. Vorresti, quindi, sapere se ad esempio potresti usufruire dei permessi della legge citata per andare in vacanza, magari anche per un solo giorno, senza con ciò abbandonare il proprio genitore, ma soltanto per sfruttare un congedo lavorativo per uno scopo personale più che legittimo: ebbene puoi farlo? In particolare, la domanda specifica che ti stai ponendo è la seguente: utilizzando i permessi previsti dalla legge 104 posso usarli per un week end?

Permessi 104: come e quando dare assistenza

I permessi previsti e concessi ai sensi della legge 104 non sono ovviamente un premio e tanto meno un’agevolazione indiscriminata. Il lavoratore che ne usufruisce li ottiene perché, ad esempio, deve dare assistenza alla sorella o al genitore disabile. Per questa ragione, può anche non andare a lavorare nei giorni del permesso, pur continuando a percepire la regolare retribuzione. Ebbene, nonostante il meritevole scopo che giustifica la descritta eccezione, il lavoratore non è tenuto ad assistere il proprio parente per l’intera giornata (come si suol dire, H24) e tanto meno proprio nelle ore in cui, diversamente, sarebbe stato impegnato sul lavoro. La cosa importante, infatti, è quella di un’assistenza continuativa ed esclusiva a favore della persona bisognosa di cure, circostanza questa che può tranquillamente realizzarsi anche compatibilmente con le esigenze personali del lavoratore in permesso. Questa conclusione è ormai pacificamente sostenuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione [2], secondo la quale il lavoratore predetto:

  • durante i giorni di permesso può anche ritagliarsi uno spazio per soddisfare delle proprie esigenze personali;
  • durante i giorni di permesso, al pari di quanto avviene durante quelli lavorativi, deve prestare l’assistenza dovuta con la necessaria flessibilità. Non è importante, pertanto, quali e quante ore occorrano per assistere il genitore in difficoltà (ad esempio, non è obbligatorio assisterlo proprio nelle ore in cui normalmente lavori), ma è sufficiente che questi riceva aiuto con continuità.

Ed allora, ritornando al quesito posto inizialmente, se per esigenze personali vuoi farti una piccola vacanza, magari sfruttando proprio il giorno di permesso, ben sapendo che la cosa non creerà alcun disagio o difficoltà al genitore da assistere, puoi partire serenamente sapendo di non rischiare il licenziamento o la denuncia per truffa?

Permessi: posso andare in vacanza?

In questo caso, anche se si parla di esigenze personali e nel concreto la tua assenza per un giorno non ha determinato alcuna grave conseguenza o mancanza al parente assistito, se sfrutti i permessi della legge per andare in vacanza, stai violando la legge stessa. Anche in questo caso, è la Cassazione [3] a chiarire il perché di questa conclusione. Nel caso in esame, infatti, appare evidente che se hai utilizzato il giorno di permesso per andare in vacanza, hai disatteso completamente l’assistenza per la quale ti era stato concesso il permesso. Se eri altrove (ad esempio a Ischia oppure a Parigi) e sei tornato il giorno dopo, evidentemente il tuo parente non ha avuto alcun aiuto. Non si tratta, quindi, di semplice flessibilità interpretata con rigore e severità, ma della mancanza totale del presupposto su cui si basa l’agevolazione concessa dalla legge 104. Pertanto, se durante il giorno di permesso, magari dopo essere stati da tua madre, vai a fare la spesa o ad accompagnare tuo figlio alla partita del campionato giovanile a cui partecipa, non è certo reato. Se invece te ne parti per andare a prendere il sole, attento a quel che hai fatto: potresti rischiare anche il licenziamento [4].

NOTE

[1] Art. 33 Legge 104/92 ed Art. 42 D.lgs 151/2001

[2] Cass. pen. sent. n. 4106/2016

[3] Cass. pen. sent. n. 54712/2016

[4] Cass. civ. sent. n. 18293/2016

Se la casa è vuota pago i rifiuti?

La tassa sui rifiuti: perché si può pagare anche per gli immobili disabitati.

Imu, tasi, tari e tares, fatte salve le previste esenzioni, sono le tasse che il proprietario possessore è chiamato a versare per  un immobile.

Ebbene, la tassa sui rifiuti è sicuramente una delle più conosciute dal cittadino ed è tra le più onerose. Essa si deve versare, anno per anno e si basa sulla produzione dei rifiuti che avviene nelle comuni abitazioni.

In particolare, tra gli elementi che determinano l’ammontare della tassa, bisogna considerare il numero dei residenti, e nello specifico il nucleo familiare che abita nell’immobile da tassare, ma anche la superficie abitativa della casa. Seguendo le prescrizioni dei regolamenti comunali e combinando gli elementi appena citati, otterremo l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti.

E se la casa è disabitata? Il cittadino proprietario deve pagare la tassa sui rifiuti  anche se l’immobile è vuoto e senza residente alcuno?

Che cos’è la Tari?

La Legge di stabilità del 2014 [1], ha istituito e disciplinato la Tari, affermando che il presupposto di questa tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Tuttavia, la legge in questione ha previsto, la possibilità, per i comuni, di stabilire esenzioni o riduzioni tariffarie della Tari, in alcune ipotesi particolari [2], quando ad esempio la casa è abitata da un unico occupante oppure in tutti gli altri casi individuati all’interno del regolamento comunale approvato dallo stesso comune [3].

Devo pagare rifiuti se la casa è disabitata?

Se osserviamo l’orientamento giurisprudenziale, si deve concludere che la tassa sui rifiuti, deve essere pagata in tutti i casi ed indipendentemente dall’occupazione o meno dell’immobile tassato.

In particolare nel 2013, la Cassazione ha legittimato la pretesa del Comune di Bologna di applicare la tassa in esame, a carico del proprietario di un appartamento inutilizzato [4]. La stessa conclusione è stata riscontrata in altre decisioni giurisprudenziali [5], rispetto alle quali, quelle contrarie, rappresentano una vera e propria eccezione.

A tal proposito, nel settembre del 2014, l’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL), organo che fa riferimento all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel riportarsi alla normativa di riferimento, ha precisato che la tassa sui rifiuti è applicabile e dovuta sugli immobili, che sono suscettibili di produrre dei rifiuti, indipendentemente dall’occupazione o meno degli stessi.

Tuttavia, non bisogna dimenticare ed è opportuno ricordare, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel 2013, ha raccomandato ai comuni italiani di non applicare la tassa sui rifiuti agli immobili vuoti e privi degli allacciamenti alle varie forniture (acqua, luce gas).

Detto ciò, nella realtà, i comuni, anche frequentemente, esentano dalla tassa sui rifiuti, almeno parzialmente, i proprietari degli immobili disabitati e privi dei necessari allacciamenti (la cui assenza rende di fatto inabitabile la casa e quindi non suscettibile di produrre rifiuti)

Tuttavia per essere sicuri di non dover nulla o almeno in parte, per un immobile vuoto, sarà necessario ed opportuno consultare quanto prevede in merito, il regolamento del comune di ubicazione dello stesso. Potrete farlo esaminando il sito dell’ente o,  in mancanza e per avere migliori chiarimenti, recandovi presso la sede del comune.

NOTE

[1] Art. 1, comma 639 e 641 Legge 147/2013

[2] Art. 1, comma 659 Legge 147/2013

[3] Art. 1, comma 660 Legge 147/2013

[4] Cass. ord n. 18022/2013

[5] Cass. sent. n. 16785/2002 – 9920/2003 – 22770/2009 – 1850/2010

Le tasse sulla casa donata ai figli

Se doni la casa a un figlio, le tasse sono molto agevolate.

 

Le donazioni provenienti dai propri genitori sono assai ricorrenti. Spesso i figli ricevono un “regalo immobiliare” dal padre o dalla madre, allo scopo di essere aiutati o semplicemente per soddisfare il loro intento di dividere il proprio patrimonio prima di andare “nell’al di là”.

Comunque a prescindere dalle motivazioni che spingono alla donazione, scopo di questo articolo è quello di verificare la tassazione a cui è soggetta la donazione di  un bene immobile al proprio figlio.

 

Si può donare una casa?

Certamente. La donazione si realizza mediante un contratto, in cui da una parte c’è il donante/proprietario, che dona, e dall’altra il ricevente/donatario, che accetta.

Il descritto trasferimento avviene attraverso un atto pubblico, cioè preparato e sottoscritto con l’assistenza di un notaio ed in presenza di due testimoni (questi sono quasi sempre due impiegati o collaboratori dello studio notarile a cui ci si rivolge).

In sintesi, dopo aver predisposto, fatto sottoscrivere e autenticato l’atto, si realizzerà il trasferimento di proprietà, a titolo assolutamente gratuito, non contemplando alcun prezzo a favore del donante/proprietario.

Infine, la donazione compiuta dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari, affinché sia conoscibile ed opponibile a chiunque.

Quali sono le tasse per la donazione della casa a mio figlio?

Nell’ipotesi della donazione di una casa ai propri figli, la tassazione prevista dalla Stato italiano è molto agevolata.

Infatti, l’imposta sulla donazione è praticamente pari a 0, poiché dovuta soltanto se  l’immobile donato supera, come valore il milione di euro (€ 1000.000). Si dovrebbe trattare, pertanto, di un immobile di grande rilievo e, in tal caso, l’imposta andrebbe calcolata soltanto sull’eccedenza rispetto alla detta somma. In questa circostanza il milione di euro è considerato una franchigia.

Accertato che nella pratica, l’imposta sulla donazione è raramente applicabile, bisogna, però, considerare, altre due tasse da calcolare e versare:

  • l’imposta ipotecaria nella misura del 2%;
  • l’imposta catastale nella misura del 1%.

Il calcolo delle predette imposte deve essere fatto sulla base del valore dell’immobile.

Tuttavia, se volete “regalare” la casa a vostro figlio, e la stessa diventerà la “prima casa” per il medesimo, anche queste l’ipotecaria e la catastale, saranno agevolate: esse dovranno essere calcolate e versate in misura ridotta, pari ad euro 200 ciascuna. Inoltre, l’agevolazione riconosciuta e ricevuta, non impedirà al donatario (figlio e/o figlia) di accedere al predetto regime agevolato, nell’ipotesi di una futura compravendita.

Infine, in presenza di una donazione a favore dei propri figli, se il valore dell’immobile ceduto non supera il 1.000.000 di euro, non è dovuta neanche l’imposta di registro [1].

 

Quali tasse devo per la donazione a mio figlio, con riserva di usufrutto?

Anche in questo caso, si deve partire dal presupposto che le tasse vanno calcolate e versate sul valore del bene donato.

Ovviamente, se ci si riserva l’usufrutto a vita, abbiamo un bene di consistenza economica nettamente inferiore a quello “pienamente” donato.

È essenziale, quindi, stabilire il valore della nuda proprietà e, in quest’ottica, la legge [2] fa riferimento a più elementi: gli anni del donante/usufruttuario, il valore catastale del bene “regalato”, l’aspettativa di vita dell’usufruttuario (prendendo in considerazione un coefficiente numerico).

Valorizzata in tal modo la nuda proprietà, si calcoleranno le tasse, nel rispetto delle aliquote riportate in precedenza (ad esempio, se il valore della nuda proprietà non supera il milione di euro, non dovranno essere versate l’imposta di donazione e di registro, mentre saranno previste quella ipotecaria e catastale, nella misura del 2% e del 1%)

 

NOTE

[1] Agenzia delle Entrate circ. n. 44/E del 07.10.2011.

[2] Decr. Min. Economia del 23.12.2013, in Gazz. Uff. n. 303 – Dpr 131/1986.

Se mi chiamano come testimone, posso non andarci?

Quali sono i doveri del testimone nel processo civile. È obbligatorio presentarsi e dire la verità.

 

La prova testimoniale è assai diffusa nella pratica per arrivare a dimostrare le proprie ragioni nell’ambito di una causa. In buona sostanza, il testimone è una persona che ha assistito a determinati accadimenti (ad esempio, il tradimento del marito, il sinistro automobilistico, ecc) e pertanto il suo compito diventa determinante per il buon esito della lite giudiziaria.

Ma senza il consenso del testimone, egli può essere citato come tale in un processo civile?

 

Per fare il testimone devo dare il mio consenso?

Assolutamente no. Se una parte in causa decide che le vostre dichiarazioni o i vostri ricordi potrebbero essere decisivi per risolvere favorevolmente il contenzioso, può tranquillamente citarvi come testimone, senza il vostro assenso.

Tale compito sarà di fatto eseguito dall’avvocato il quale, secondo le indicazioni del proprio cliente, citerà il testimone, precisandone le generalità (nome, cognome, residenza, ecc) e le domande (tecnicamente definite articoli di prova) a cui dovrete rispondere.

Posso non presentarmi?

Assolutamente no. Testimoniare è un dovere, fermo restando che una volta comparsi in Tribunale o dal Giudice di pace potrete anche non ricordare o non sapere nulla dei fatti oggetto della causa.

Sarete chiamati a comparire in un’udienza, appositamente fissata dal giudice per ascoltarvi, e sarete informati di tutto ciò, attraverso un atto denominato “intimazione a testimoniare”, inviatovi dal legale che via ha indicato quale testimone.

In quest’atto troverete tutti gli estremi della causa (nome delle parti, ufficio giudiziario dove comparire, giorno ed ora dell’udienza, ecc), ad eccezione delle domande su cui dovrete rispondere.

Se nonostante ciò, non comparirete, il giudice, su richiesta delle parti in causa ed in particolare di quella che vi ha indicato quale testimone, rinvierà il processo ad un’udienza successiva, per consentire la vostra presenza.

Ricordatevi che il giudice, dopo la ripetuta assenza del testimone regolarmente citato potrà disporre l’accompagnamento coattivo del medesimo (ad esempio, tramite i carabinieri) per l’udienza successiva, stabilendo anche una sanzione pecuniaria a carico dello stesso [1].

In buona sostanza, dovrete rassegnarvi ed andare a testimoniare.

È obbligatorio rispondere alle domande?

Quando sarete nell’aula di udienza, a un certo punto sarete chiamati per essere identificati e per impegnarvi a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a vostra conoscenza.

Fatto ciò sarete, di volta in volta, sottoposti alle varie domande oggetto della testimonianza, alle quali sarete semplicemente obbligati a rispondere secondo verità. Se non ricorderete nulla di quanto vi sarà chiesto, risponderete non ricordo. Se non sarete a conoscenza delle vicende in questione, risponderete non so. Insomma sarete obbligati a dire semplicemente la verità: in mancanza potreste essere accusati del reato di falsa testimonianza [2].

Al termine,  vi sarà riletto quanto da voi dichiarato. Dopo aver confermato e sottoscritto il verbale della deposizione, con il permesso del giudice, potrete tornarvene a casa.

NOTE

[1] Art 255 cod. civ.

[2] Art. 372 cod. pen.