La tassa sui rifiuti: perché si può pagare anche per gli immobili disabitati.
Imu, tasi, tari e tares, fatte salve le previste esenzioni, sono le tasse che il proprietario possessore è chiamato a versare per un immobile.
Ebbene, la tassa sui rifiuti è sicuramente una delle più conosciute dal cittadino ed è tra le più onerose. Essa si deve versare, anno per anno e si basa sulla produzione dei rifiuti che avviene nelle comuni abitazioni.
In particolare, tra gli elementi che determinano l’ammontare della tassa, bisogna considerare il numero dei residenti, e nello specifico il nucleo familiare che abita nell’immobile da tassare, ma anche la superficie abitativa della casa. Seguendo le prescrizioni dei regolamenti comunali e combinando gli elementi appena citati, otterremo l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti.
E se la casa è disabitata? Il cittadino proprietario deve pagare la tassa sui rifiuti anche se l’immobile è vuoto e senza residente alcuno?
Che cos’è la Tari?
La Legge di stabilità del 2014 [1], ha istituito e disciplinato la Tari, affermando che il presupposto di questa tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Tuttavia, la legge in questione ha previsto, la possibilità, per i comuni, di stabilire esenzioni o riduzioni tariffarie della Tari, in alcune ipotesi particolari [2], quando ad esempio la casa è abitata da un unico occupante oppure in tutti gli altri casi individuati all’interno del regolamento comunale approvato dallo stesso comune [3].
Devo pagare rifiuti se la casa è disabitata?
Se osserviamo l’orientamento giurisprudenziale, si deve concludere che la tassa sui rifiuti, deve essere pagata in tutti i casi ed indipendentemente dall’occupazione o meno dell’immobile tassato.
In particolare nel 2013, la Cassazione ha legittimato la pretesa del Comune di Bologna di applicare la tassa in esame, a carico del proprietario di un appartamento inutilizzato [4]. La stessa conclusione è stata riscontrata in altre decisioni giurisprudenziali [5], rispetto alle quali, quelle contrarie, rappresentano una vera e propria eccezione.
A tal proposito, nel settembre del 2014, l’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL), organo che fa riferimento all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel riportarsi alla normativa di riferimento, ha precisato che la tassa sui rifiuti è applicabile e dovuta sugli immobili, che sono suscettibili di produrre dei rifiuti, indipendentemente dall’occupazione o meno degli stessi.
Tuttavia, non bisogna dimenticare ed è opportuno ricordare, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel 2013, ha raccomandato ai comuni italiani di non applicare la tassa sui rifiuti agli immobili vuoti e privi degli allacciamenti alle varie forniture (acqua, luce gas).
Detto ciò, nella realtà, i comuni, anche frequentemente, esentano dalla tassa sui rifiuti, almeno parzialmente, i proprietari degli immobili disabitati e privi dei necessari allacciamenti (la cui assenza rende di fatto inabitabile la casa e quindi non suscettibile di produrre rifiuti)
Tuttavia per essere sicuri di non dover nulla o almeno in parte, per un immobile vuoto, sarà necessario ed opportuno consultare quanto prevede in merito, il regolamento del comune di ubicazione dello stesso. Potrete farlo esaminando il sito dell’ente o, in mancanza e per avere migliori chiarimenti, recandovi presso la sede del comune.
NOTE
[1] Art. 1, comma 639 e 641 Legge 147/2013
[2] Art. 1, comma 659 Legge 147/2013
[3] Art. 1, comma 660 Legge 147/2013
[4] Cass. ord n. 18022/2013
[5] Cass. sent. n. 16785/2002 – 9920/2003 – 22770/2009 – 1850/2010