Assegno divorzio: revisione e giurisprudenza

Quando viene previsto l’assegno di divorzio e se è possibile chiederne la revisione in caso di mutamento della giurisprudenza

Tra le questioni che caratterizzano lo scioglimento di un matrimonio, non ci sono soltanto quelle di natura personale. Infatti, è necessario considerare altri aspetti non meno importanti.

A questo proposito, sappiamo che la legge ha preteso di regolamentare le vicende della famiglia a seguito della separazione e del divorzio. C’è, pertanto, da decidere, la sorte della casa coniugale e l’affido prevalente dei figli minori; oppure la misura del mantenimento per essi e, eventualmente, anche quello dovuto a favore di uno dei due coniugi.

In quest’ambito, quindi, si colloca l’assegno divorzile, con il quale l’onerato è tenuto a versare al proprio ex un contributo mensile. Esso è stabilito dal Tribunale oppure a seguito di un accordo tra la coppia.

Ebbene, devi sapere che la misura di questo importo può essere oggetto di revisione. Inoltre, secondo alcune recenti sentenze, a determinate condizioni, la tua ex non avrebbe diritto a nessun aiuto economico. Pertanto, ti domandi: per l’assegno di divorzio posso chiedere la sua revisione e posso fondarla sulla nuova giurisprudenza in materia?

Questo dubbio è, spesso, sollevato da tutti coloro che non vorrebbero più versare alcun contributo alla propria moglie, visto che la stessa lavora e non ne ha particolare bisogno.

Si tratta, in particolare, di un assegno divorzile che è stato stabilito alcuni anni fa. A quel tempo, l’interpretazione giurisprudenziale era diversa e non era ancora stata modificata la concezione sulla natura e la funzione di questo onere.

Ora, pertanto, vorresti chiedere la revisione dell’assegno di divorzio; una pretesa più che lecita che, però, bisogna capire se possa essere accolta e a quali condizioni. Non mi resta che procedere, chiarendoti gli aspetti salienti dell’intera questione giuridica.

Cos’è l’assegno divorzile

Secondo la legge [1], in una causa di divorzio, il Tribunale può disporre il versamento periodico di una certa somma a favore del coniuge che non dispone di mezzi adeguati per sostenersi e non ha, oggettivamente, modo di procurarseli. Nella sentenza, il giudice, deve, altresì, stabilire un criterio automatico di rivalutazione dell’importo fissato.

È opportuno, inoltre, chiarire che l’assegno di divorzio può essere determinato su accordo tra le parti; esse possono concordare il suo pagamento in un’unica soluzione.

Ciò che è importante precisare è che la facoltà di riconoscere questo contributo e di fissarne la misura non può essere esercitata senza alcun criterio. Si tratta, infatti, di una valutazione che deve trovare la sua giustificazione alla luce:

  • del contributo dato da entrambi i coniugi alla gestione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale;
  • del reddito di entrambi;
  • della durata del matrimonio.

Se queste sono le indicazioni legislative, esse come sono state interpretate ed applicate dalla giurisprudenza?

Assegno divorzile: a chi spetta?

Per molti anni, per valutare l’opportunità o meno di stabilire un assegno di divorzio, si osservava il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio; si tratta di un aspetto che, attualmente, non è determinante.

Secondo una famosa decisione della Cassazione [2], l’assegno divorzile non può più fungere da compensazione per il reddito diverso tra i due ex: sempre secondo gli Ermellini [3], è necessario, innanzitutto, secondo la regola dettata dalla legge, constatare quali sono i mezzi di sostentamento di un eventuale coniuge più debole (non è, quindi, detto che ci sia) e se, oggettivamente, ha difficoltà nel procurarseli (ad esempio, si tratta di una persona di una certa età, ormai priva di qualsivoglia qualificazione lavorativa). Se il magistrato riconosce la sussistenza dei predetti presupposti, può prevedere il contributo mensile a favore del coniuge beneficiario.

Come calcolare l’assegno divorzile?

Nel calcolare la misura dell’assegno divorzile, il giudice, non può esimersi da alcune considerazioni. Egli deve valutare il contributo che il coniuge più debole ha fornito alla formazione del patrimonio familiare e alla costituzione di quello del coniuge onerato.

Ad esempio, consideriamo una casalinga che ha gestito la casa coniugale e i figli, mentre il marito esercitava la professione e incrementava anche il proprio patrimonio.

Ebbene, non possiamo negare che, a seguito del divorzio, questa signora potrebbe avere delle difficoltà; magari non avrebbe più l’età per lavorare è sarebbe difficile sostenersi autonomamente. In tali condizioni, appare naturale prevedere un assegno di divorzio a suo favore.

Esso dovrà essere calcolato considerando la durata del matrimonio e il conseguenziale apporto dato al patrimonio familiare e personale del marito con la propria dedizione.

Assegno divorzio: mutamento giurisprudenziale e revisione

Innanzitutto, devi sapere che è possibile chiedere la revisione delle condizioni di divorzio, tra cui anche l’ammontare dell’eventuale assegno; è una possibilità riconosciuta anche se l’importo è frutto di un accordo tra le parti.

La legge, però, stabilisce che la modifica non può essere sempre concessa; ad esempio perché sono trascorsi molti anni dal divorzio: è necessario che vi siano dei giustificati motivi a sostegno della domanda di revisione.

A questo punto, a proposito dell’assegno di divorzio, è possibile ottenerne la revisione fondandola sul mutamento della giurisprudenza?

Secondo una recente Cassazione [4], la revisione dell’assegno deve avvenire in base a degli elementi di fatto, sopravvenuti alla sentenza di divorzio, che hanno alterato l’equilibrio economico raggiunto tra gli ex, a seguito della prima decisione.

Ad esempio, un presupposto su cui fondare la richiesta, potrebbe essere il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge onerato. Esso potrebbe ostacolare l’agevole pagamento dell’assegno già fissato.

Non rientra, invece, tra i giustificati motivi il mutamento dell’opinione giurisprudenziale. In caso contrario, secondo gli Ermellini, si potrebbero verificare delle decisioni estremamente discrezionali e in contraddizione tra di loro.

Potrebbe accadere qualora dovesse nuovamente cambiare l’interpretazione della norma. Oppure, potrebbe succedere se il Tribunale, investito del ricorso, non volesse, motivatamente, aderire a quanto espresso dalla Cassazione.

Pertanto, la revisione del tuo assegno di divorzio non è mai tanto scontata.

NOTE

[1] Art. 5 Legge 898/1970

[2] Cass. civ. sent. n. 11504/2017

[3] Cass. civ. S.U. sent. n. 18287/2020

[4] Art. 9 Legge 898/1970

[5] Cass. civ. sent. n. 1119/2020