Il risarcimento per danni da caduta a causa di una buca stradale o di un marciapiede rotto. Presupposti e cause di esclusione
Camminare nelle nostre città si può rivelare molto pericoloso. Infatti, alla luce dello stato avanzato di degrado di strade e marciapiedi, sono molte le occasioni in cui un pedone potrebbe farsi male. Sono, pertanto frequenti le cadute ed altrettanto le circostanze in cui una persona si fa male. In questi casi, il cittadino ha diritto all’indennizzo? Se unitamente alla slogatura di una caviglia, nella caduta si rompono anche gli occhiali, si può avere il rimborso di tutti i danni? Se inciampi in un marciapiede rotto hai diritto al risarcimento?
La domanda potrebbe interessare molti lettori. Sono tanti gli episodi in cui la cattiva manutenzione delle strade pubbliche causa notevoli problemi ai pedoni. Accade, ripetutamente, che il cittadino cada, rovinosamente, per terra, con tutte le conseguenze del caso; una situazione inaccettabile e che costringe il malcapitato a rivolgersi al proprio Comune per essere indennizzato. Resta da capire se ciò sia possibile e a quali condizioni. Pertanto, le domande da porsi sono le seguenti: in caso di caduta determinata da un marciapiede rotto, ho sempre diritto al risarcimento? Quali sono i presupposti per avere un indennizzo a seguito di una caduta in una buca stradale? Se inciampo in un dislivello del marciapiede e mi faccio male, posso avere il rimborso delle spese mediche?
Il Comune è responsabile per buche e marciapiedi rotti?
Il Comune, cioè l’ente territoriale proprietario delle strade e dei marciapiedi, ha il dovere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di questi beni pubblici. Qualora un cittadino dovesse farsi male a causa di una buca stradale o di un dislivello dovrebbe, quindi, scattare inevitabile la responsabilità; si tratta, in particolare, di quella per i danni derivanti dalle cose in custodia [1].
Purtroppo, però, come avrai notato, ho usato il condizionale. Non è stata una coincidenza o un errore, poiché nelle azioni legali avanzate in questi casi, si frappone un ostacolo non di poco conto. La giurisprudenza della Cassazione, infatti, con atteggiamento decisamente favorevole agli enti territoriali ha, più volte, precisato che la cattiva manutenzione di un bene pubblico non è di per sé sufficiente ad avere il risarcimento dei danni derivanti da una caduta.
Buca visibile ed evitabile: il risarcimento
Con sentenze ripetute ed atteggiamento consolidato, la giurisprudenza ha affermato che un’insidia stradale visibile ed evitabile, impedisce di riconoscere qualsivoglia risarcimento. Non è importante, quindi, che il marciapiede era totalmente disastrato. Non è determinante se la strada era piena di buche. Se il pedone aveva la possibilità, con un po’ di attenzione, di aggirare il dislivello del marciapiede o di scansare la voragine presente, non può invocare alcuna responsabilità del Comune proprietario del bene. In questi casi, quindi, viene punita la presunta distrazione del cittadino, piuttosto che la pessima per non dire totalmente mancante manutenzione del luogo pubblico. Non ci credi? Ecco alcuni esempi
Buca in zona conosciuta: nessun risarcimento
Se cadi perché inciampi in una buca o in un marciapiede sconnesso, presenti in una strada del tuo circondario, non può invocare alcun risarcimento. Si tratta, infatti di un’insidia stradale che potevi serenamente evitare. Essendo, infatti, della zona difficilmente potrai negare che non ne eri a conoscenza. Per questa ragione si è trattato di un evento che, con maggiore attenzione, potevi impedire. Sei stato tu, quindi, con il tuo atteggiamento imprudente, a creare le condizioni della tua caduta rovinosa. È vero che il Comune dovrebbe provvedere alla manutenzione della strada. È anche noto, però, che con un minimo accorgimento, visto che già conoscevi la zona, avresti dovuto superare l’ostacolo.
Purtroppo, non si tratta di una considerazione personale. Sono, piuttosto, le conclusioni a cui si arriva a seguito di una delle tante sentenze espresse sull’argomento dalla Cassazione [2].
Dislivello marciapiede visibile: nessun risarcimento
Con una decisione di questi ultimi mesi [3], gli Ermellini hanno confermato che la possibilità per il pedone di prevedere l’evento lesivo sia determinante per escludere ogni possibilità di risarcimento ed ogni responsabilità per l’ente territoriale proprietario della strada o del marciapiede. Secondo i magistrati, in queste circostanze, il cittadino deve assumere determinate cautele e se, ad esempio, c’era spazio sufficiente per aggirare l’insidia, si deve concludere che non le abbia adottate.
Nel caso specifico, il dislivello del marciapiede in cui era inciampato il malcapitato pedone, risultava visibile a causa della <<diversa connotazione cromatica rispetto alla restante parte del marciapiede>>. Forse, se il cittadino fosse stato daltonico o ipovedente, avrebbe avuto maggiori possibilità di vincere la causa (sempreché non gli fosse stata imputata la responsabilità per non essere rimasto a casa).
A parte le battute, in quali casi, quindi per una caduta determinata da un marciapiede sconnesso o una buca stradale, il pedone ha diritto al risarcimento.
Buche e marciapiede rotto: quando hai diritto al risarcimento?
Hai visto che, per la giurisprudenza, la visibilità di una buca comporta che la stessa sia evitabile. Quando vedi il marciapiede rotto, infatti, puoi prevedere di inciamparci e quindi, lo aggiri. Se non lo fai sei stato imprudente e non puoi avere alcun risarcimento.
Alla luce di queste sono le conclusioni, l’unica possibilità di avere un indennizzo è data dall’imprevedibilità dell’evento. Ad esempio, quando la buca si manifesta sotto la pressione del piede poggiato per terra. Oppure, se il cordolo del marciapiede si stacca sotto il peso della persona che sta per attraversare la strada. In questi, come in altri casi analoghi, l’evento non era prevedibile, è stato improvviso e non era evitabile. L’insidia si è, infatti, manifestata contestualmente alla caduta e, quindi, il pedone non poteva certo evitarla.
Ricordati, infine, che per provare queste circostanze, sarà decisiva la testimonianza degli eventuali accompagnatori del danneggiato. Questi, infatti, dovranno ricordare l’accaduto e confermare che l’insidia stradale si è concretizzata contestualmente al passaggio nella pubblica via e senza che potesse essere evitata.
NOTE
[1] Art. 2051 cod. civ.
[2] Cass. civ. ord. n. 22417/2017
[3] Cass. civ. ord. n. 6403/2020