Prescrizione diritto: come funziona?

Ecco i vari aspetti che caratterizzano la prescrizione di un diritto

Chi è debitore di qualcuno o chi, in generale, vorrebbe farla franca nei riguardi di un potenziale creditore, spera di salvarsi con la prescrizione. In particolare, pare che molti che abbiano una certa cognizione dell’argomento e che sappiano che il decorso del tempo può essere un buon amico. Spesso, però, si fa molta confusione su questo istituto giuridico e sulla sua concreta applicazione. Pertanto, allo scopo di chiarire le idee al lettore, con questo articolo vorrei rispondere a una domanda in particolare. Prescrizione diritto: come funziona?

Si tratta di un dubbio che assale, ad esempio, coloro che non hanno pagato un vecchio finanziamento: una problematica rimasta sopita per molto tempo e, nuovamente, diventata attuale a seguito di una richiesta proveniente da una società di recupero crediti.

Oppure, dinanzi ad una serie di cartelle esattoriali, ci si chiede come non possano essere prescritte, nonostante si riferiscano a tributi o multe di tanti anni fa.

Insomma, in questi o in altri casi, per saperne di più, potresti continuare la lettura. Vedrai che al termine avrai le idee più chiare sui vari aspetti che riguardano la prescrizione.

Prescrizione diritto: cos’è?

Parlando in termini tecnico-giuridici, la prescrizione è un modo di estinzione del diritto. Ciò significa che è una circostanza, come un’altra, in presenza della quale un diritto cessa di esistere e di poter essere efficacemente esercitato. Faccio un esempio pratico per spiegarmi meglio.

Se Tizio è creditore di Caio di 1.000 euro, una volta che quest’ultimo avrà saldato il proprio debito, evidentemente, avrà estinto il diritto di credito. Tizio potrebbe, ugualmente, azionare la propria pretesa, ad esempio, con un ricorso per decreto ingiuntivo. Ovviamente, si scontrerebbe con la ricevuta di pagamento in possesso di Caio che bloccherebbe ogni indebita pretesa.

Se Tizio è creditore di Caio di 1.000 euro, una volta decorsa la prescrizione, evidentemente, questa avrà estinto il diritto di credito. Tizio potrebbe, ugualmente, azionare la propria pretesa, ad esempio, con un ricorso per decreto ingiuntivo. Ovviamente, si scontrerebbe con la prescrizione eccepita da Caio che bloccherebbe ogni indebita pretesa.

Dalla vicenda esemplificata si capisce che il diritto di credito si può estinguere in modi diversi: cambiano le modalità, ma l’effetto è identico.

Prescrizione: mancato esercizio del diritto e il tempo

Avendo compreso che stiamo parlando di un modo di estinzione del diritto anche se lo stesso non è stato rispettato, diventa fondamentale comprendere come opera. Ebbene, i due presupposti fondamentali per capire come funziona la prescrizione sono: il mancato esercizio del diritto e il decorso del tempo.

Il primo elemento è rappresentato, quindi, dall’inerzia del creditore. Questi, anche solo per dimenticanza oppure per scelta, ha deciso di non recuperare una somma dovutagli (ciò vale per ogni diritto soggetto a prescrizione).

Il secondo requisito, invece, è di natura temporale. La mancanza di iniziativa appena descritta, infatti, deve protrarsi per un certo periodo di tempo; è la legge a stabilire, caso per caso, quando ciò accade. Ecco un altro esempio pratico per comprendere questo aspetto.

Se Tizio è creditore di Caio di 1.000 euro per la locazione di un immobile, ha cinque anni di tempo per pretenderli. Se fa trascorrere questo periodo, senza mai chiedere il predetto importo, evidentemente, il suo diritto di credito si estinguerà. A quel punto, Tizio potrebbe, ugualmente, azionare la propria pretesa, ad esempio, con un ricorso per decreto ingiuntivo. Ovviamente, si scontrerebbe con la prescrizione eccepita da Caio che bloccherebbe ogni indebita pretesa.

Prescrizione: parziale mancato esercizio del diritto

Alcuni pensano che la prescrizione operi anche quando è trascorso molto tempo, ma non tutto quello che sarebbe necessario a far estinguere il diritto.

Si pensi ai finanziamenti o ai mutui che si prescrivono dopo 10 anni, decorrenti dall’ultima rata, e che, a volte, sono azionati anche dopo 6 o 7 da questa scadenza.

Ebbene, devi sapere che, ad esempio, la società di cartolarizzazione che ha acquisito il tuo debito, ha sempre dieci anni per agire. Se non l’ha fatto negli otto anni successivi all’ultima rata, comunque, non perde alcun diritto.

Il creditore, quindi, può risvegliarsi anche dopo 9 anni e 11 mesi e non deve, necessariamente, precedere la propria richiesta con qualche ipotetico preavviso.

Prescrizione diritto: l’interruzione

Ricapitolando come funziona la prescrizione, un diritto si estingue se il titolare non lo esercita mai per un determinato periodo di tempo indicato dalla legge. Se però decide di agire, anche poco prima che maturi la prescrizione, ha tutto il potere per farlo legittimamente ed efficacemente. Ebbene, devi sapere che la richiesta del creditore è, altresì, idonea a interrompere la prescrizione.

In pratica, con la richiesta di pagamento (anche una raccomandata a.r), il creditore ha, nuovamente, a disposizione il tempo, inizialmente, concessogli per recuperare la somma dovutagli.

Con l’interruzione, quindi, la prescrizione comincia a decorrere da capo.

Prescrizione diritto: le ipotesi più ricorrenti

Tutti i diritti derivanti da un contratto si prescrivono dopo dieci anni (finanziamenti, mutui, corrispettivo di una vendita, ecc).

In meno tempo, cioè in cinque anni, si estinguono le prestazioni periodiche (ad esempio, i canoni di locazione) o l’azione risarcitoria per un fatto illecito (risarcimento danno contro il condominio, contro il vicino, ecc).

In due anni, invece, si prescrive il diritto all’indennizzo conseguenziale ad un incidente d’auto (lesioni, ammaccature ai veicoli, ecc). Infine, a proposito delle cartelle esattoriali, ricordati che l’atto segue la prescrizione del diritto che esso contempla.

Pertanto, la cartella che contiene tributi diretti o indiretti (Irpef, Iva, ecc) si prescrive in dieci anni; quella relativa alle multe o ai contributi previdenziali, dopo cinque; idem dicasi per le cartelle aventi ad oggetto tributi locali (imu, tasi, tari, ecc).