Eredità coniugi senza figli

Come si divide l’eredità dei coniugi senza figli. La possibilità, per i discendenti dei fratelli, di subentrare in rappresentazione

Un matrimonio non è sempre caratterizzato dalla presenza dei figli. Succede, infatti, che la coppia si sia formata e poi consolidata senza sentire il bisogno di procreare; così come potrebbe accadere che, per varie motivazioni, non abbia potuto avere un discendente.

In questo come in altri casi, alla morte di uno dei due o di entrambi, deve, necessariamente, aprirsi la successione ereditaria e, l’ipotetica assenza di una figlia o di un nipote generato dalla medesima, non può consentire che il patrimonio ereditario in questione rimanga senza un erede.

Si tratta, pertanto, di capire cosa accade in questa particolare circostanza. Per questa ragione potresti chiedere: a chi va l’eredità dei coniugi senza figli?

In materia ereditaria, spesso si presentano delle situazioni che il cittadino comune ha difficoltà a codificare. Ad esempio, è di conoscenza diffusa il fatto che i figli siano gli eredi principali ed esclusivi di una persona defunta. Le regole, invece, cominciano a diventare complicate quando mancano dei discendenti diretti. In tal caso, non si comprende in che misura entrano in gioco gli altri parenti, quale ad esempio i fratelli, i nipoti e, persino, i cugini.

Pertanto, l’obiettivo di questo articolo è quello di fornire i chiarimenti necessari per avere le idee più chiare a proposito dell’eredità dei coniugi senza figli.

Eredità coniugi senza figli con testamento

Chiunque, anche chi è regolarmente sposato, può decidere di fare testamento e, con questo, disporre del proprio patrimonio per quando non ci sarà più. Si tratta delle cosiddette ultime volontà con le quali, però, non è possibile decidere in totale libertà.

La legge, infatti, prevede che ci siano alcuni soggetti, definiti legittimari, ai quali anche i coniugi senza figli devono dare conto. In altri termini, nonostante il testamento, bisogna destinare a queste persone una quota minima del patrimonio ereditario. Nello specifico sto parlando dell’altro coniuge, se superstite, o degli ascendenti del defunto (genitori o nonni, sempre se sono in vita).

Ad esempio, se il marito della coppia muore lasciando i propri genitori, pur facendo testamento, deve prevedere a favore dei medesimi, almeno 1/3 dell’eredità.

Questa quota diventa ancor più grande se si fa riferimento alla moglie ancora in vita: questa, infatti, dovrà avere almeno la metà del patrimonio ereditario.

In ultimo, potrebbe accadere che il coniuge muoia con ancora in vita l’altro e i propri genitori. In questo particolare caso, pur utilizzando un testamento, il testatore dovrà considerare 1/4 del patrimonio per la propria mamma e la metà dell’eredità per il proprio consorte.

Ricapitolando, nonostante il testamento, non si può fare a meno di destinare una certa quota, secondo le proporzioni appena indicate, ad alcuni soggetti. Tolta questa, si avrà la cosiddetta quota disponibile, che il coniuge senza figli potrà devolvere:

  • a favore degli stessi soggetti a cui è riservata una quota minima;
  • a chiunque altro, compreso un caro amico o, persino, l’amante.

Eredità coniugi senza figli senza testamento

Non sempre si decide di fare testamento. Spesso si preferisce evitare, anche solo per scaramanzia. Resta il fatto che, se una persona muore senza aver espresso le proprie ultime volontà, sarà la legge a stabilire i potenziali eredi e le quote ad essi devolvibili.

In questo caso, si apre la cosiddetta successione legittima, per la quale, l’eredità dei coniugi senza figli è destinata secondo queste regole:

  • in mancanza di parenti del defunto, quali i suoi genitori oppure fratelli o sorelle oppure i figli di questi, il patrimonio ereditario è lasciato per intero al coniuge superstite. Non conta, pertanto, la presenza di parenti più lontani quali, ad esempio, i cugini:
  • se in aggiunta al coniuge superstite il compianto consorte lascia fratelli o sorelle, l’eredità andrà per 2/3 al primo mentre per il restante 1/3 ai secondi; la quota di questi sarà divisa in parti uguali tra i citati consanguinei;
  • se il defunto era vedovo e manca, quindi, un coniuge superstite, ma sono ancora in vita dei fratelli e sorelle, questi erediteranno, sempre in parti uguali, l’intero patrimonio ereditario. Anche in questo caso, eventuali parenti più lontani non avranno diritto a nulla.

Eredità coniugi senza figli con nipoti

Avrai ormai capito che in questa pubblicazione sto ipotizzando che muoia una persona, regolarmente sposata, che non ha mai avuto figli e, conseguenzialmente, dei nipoti generati dai medesimi. Ciò non toglie che possa lasciare, come propri potenziali eredi, i discendenti di un fratello premorto. In questo caso, questo genere di nipoti, vanta qualche diritto ereditario?

La risposta positiva è data, ancora una volta, dalla legge. Secondo questa, infatti, i figli di una sorella o di un fratello che abbiano deciso di non accettare l’eredita ad essi devoluta o, semplicemente, che non abbiano potuto riceverla poiché sono già morti, hanno il diritto di subentrare in luogo del proprio genitore.

Sto parlando di un istituto giuridico ben preciso che si chiama rappresentazione. In base a questo, ad esempio, in mancanza di un testamento, se il coniuge senza figli lascia la propria consorte e i figli di due sorelle, entrambe, premorte, la quota che questi si dovrebbero dividere potrà essere accettate dai rispettivi discendenti. Faccio un esempio, sperando che sia più chiaro:

Tizio, senza aver fatto testamento, muore lasciando in vita la propria moglie Caia cui andrebbero i 2/3 del patrimonio. Erano, purtroppo, già deceduti anche i suoi fratelli: Mevio, Sempronio e Tiziano, che avrebbero dovuto ereditare il restante 1/3 (cioè 1/9 a testa). Questi hanno rispettivamente due figli, il primo, tre figli, il secondo, due figli, il terzo. Ebbene questi nipoti potranno dividersi in parti uguali la quota del proprio genitore, pari ad 1/9.

In questo modo, spero di averti chiarito come funziona la rappresentazione nel caso esaminato.

Assegno divorzio: revisione e giurisprudenza

Quando viene previsto l’assegno di divorzio e se è possibile chiederne la revisione in caso di mutamento della giurisprudenza

Tra le questioni che caratterizzano lo scioglimento di un matrimonio, non ci sono soltanto quelle di natura personale. Infatti, è necessario considerare altri aspetti non meno importanti.

A questo proposito, sappiamo che la legge ha preteso di regolamentare le vicende della famiglia a seguito della separazione e del divorzio. C’è, pertanto, da decidere, la sorte della casa coniugale e l’affido prevalente dei figli minori; oppure la misura del mantenimento per essi e, eventualmente, anche quello dovuto a favore di uno dei due coniugi.

In quest’ambito, quindi, si colloca l’assegno divorzile, con il quale l’onerato è tenuto a versare al proprio ex un contributo mensile. Esso è stabilito dal Tribunale oppure a seguito di un accordo tra la coppia.

Ebbene, devi sapere che la misura di questo importo può essere oggetto di revisione. Inoltre, secondo alcune recenti sentenze, a determinate condizioni, la tua ex non avrebbe diritto a nessun aiuto economico. Pertanto, ti domandi: per l’assegno di divorzio posso chiedere la sua revisione e posso fondarla sulla nuova giurisprudenza in materia?

Questo dubbio è, spesso, sollevato da tutti coloro che non vorrebbero più versare alcun contributo alla propria moglie, visto che la stessa lavora e non ne ha particolare bisogno.

Si tratta, in particolare, di un assegno divorzile che è stato stabilito alcuni anni fa. A quel tempo, l’interpretazione giurisprudenziale era diversa e non era ancora stata modificata la concezione sulla natura e la funzione di questo onere.

Ora, pertanto, vorresti chiedere la revisione dell’assegno di divorzio; una pretesa più che lecita che, però, bisogna capire se possa essere accolta e a quali condizioni. Non mi resta che procedere, chiarendoti gli aspetti salienti dell’intera questione giuridica.

Cos’è l’assegno divorzile

Secondo la legge [1], in una causa di divorzio, il Tribunale può disporre il versamento periodico di una certa somma a favore del coniuge che non dispone di mezzi adeguati per sostenersi e non ha, oggettivamente, modo di procurarseli. Nella sentenza, il giudice, deve, altresì, stabilire un criterio automatico di rivalutazione dell’importo fissato.

È opportuno, inoltre, chiarire che l’assegno di divorzio può essere determinato su accordo tra le parti; esse possono concordare il suo pagamento in un’unica soluzione.

Ciò che è importante precisare è che la facoltà di riconoscere questo contributo e di fissarne la misura non può essere esercitata senza alcun criterio. Si tratta, infatti, di una valutazione che deve trovare la sua giustificazione alla luce:

  • del contributo dato da entrambi i coniugi alla gestione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale;
  • del reddito di entrambi;
  • della durata del matrimonio.

Se queste sono le indicazioni legislative, esse come sono state interpretate ed applicate dalla giurisprudenza?

Assegno divorzile: a chi spetta?

Per molti anni, per valutare l’opportunità o meno di stabilire un assegno di divorzio, si osservava il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio; si tratta di un aspetto che, attualmente, non è determinante.

Secondo una famosa decisione della Cassazione [2], l’assegno divorzile non può più fungere da compensazione per il reddito diverso tra i due ex: sempre secondo gli Ermellini [3], è necessario, innanzitutto, secondo la regola dettata dalla legge, constatare quali sono i mezzi di sostentamento di un eventuale coniuge più debole (non è, quindi, detto che ci sia) e se, oggettivamente, ha difficoltà nel procurarseli (ad esempio, si tratta di una persona di una certa età, ormai priva di qualsivoglia qualificazione lavorativa). Se il magistrato riconosce la sussistenza dei predetti presupposti, può prevedere il contributo mensile a favore del coniuge beneficiario.

Come calcolare l’assegno divorzile?

Nel calcolare la misura dell’assegno divorzile, il giudice, non può esimersi da alcune considerazioni. Egli deve valutare il contributo che il coniuge più debole ha fornito alla formazione del patrimonio familiare e alla costituzione di quello del coniuge onerato.

Ad esempio, consideriamo una casalinga che ha gestito la casa coniugale e i figli, mentre il marito esercitava la professione e incrementava anche il proprio patrimonio.

Ebbene, non possiamo negare che, a seguito del divorzio, questa signora potrebbe avere delle difficoltà; magari non avrebbe più l’età per lavorare è sarebbe difficile sostenersi autonomamente. In tali condizioni, appare naturale prevedere un assegno di divorzio a suo favore.

Esso dovrà essere calcolato considerando la durata del matrimonio e il conseguenziale apporto dato al patrimonio familiare e personale del marito con la propria dedizione.

Assegno divorzio: mutamento giurisprudenziale e revisione

Innanzitutto, devi sapere che è possibile chiedere la revisione delle condizioni di divorzio, tra cui anche l’ammontare dell’eventuale assegno; è una possibilità riconosciuta anche se l’importo è frutto di un accordo tra le parti.

La legge, però, stabilisce che la modifica non può essere sempre concessa; ad esempio perché sono trascorsi molti anni dal divorzio: è necessario che vi siano dei giustificati motivi a sostegno della domanda di revisione.

A questo punto, a proposito dell’assegno di divorzio, è possibile ottenerne la revisione fondandola sul mutamento della giurisprudenza?

Secondo una recente Cassazione [4], la revisione dell’assegno deve avvenire in base a degli elementi di fatto, sopravvenuti alla sentenza di divorzio, che hanno alterato l’equilibrio economico raggiunto tra gli ex, a seguito della prima decisione.

Ad esempio, un presupposto su cui fondare la richiesta, potrebbe essere il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge onerato. Esso potrebbe ostacolare l’agevole pagamento dell’assegno già fissato.

Non rientra, invece, tra i giustificati motivi il mutamento dell’opinione giurisprudenziale. In caso contrario, secondo gli Ermellini, si potrebbero verificare delle decisioni estremamente discrezionali e in contraddizione tra di loro.

Potrebbe accadere qualora dovesse nuovamente cambiare l’interpretazione della norma. Oppure, potrebbe succedere se il Tribunale, investito del ricorso, non volesse, motivatamente, aderire a quanto espresso dalla Cassazione.

Pertanto, la revisione del tuo assegno di divorzio non è mai tanto scontata.

NOTE

[1] Art. 5 Legge 898/1970

[2] Cass. civ. sent. n. 11504/2017

[3] Cass. civ. S.U. sent. n. 18287/2020

[4] Art. 9 Legge 898/1970

[5] Cass. civ. sent. n. 1119/2020