Se doni la casa a un figlio, le tasse sono molto agevolate.
Le donazioni provenienti dai propri genitori sono assai ricorrenti. Spesso i figli ricevono un “regalo immobiliare” dal padre o dalla madre, allo scopo di essere aiutati o semplicemente per soddisfare il loro intento di dividere il proprio patrimonio prima di andare “nell’al di là”.
Comunque a prescindere dalle motivazioni che spingono alla donazione, scopo di questo articolo è quello di verificare la tassazione a cui è soggetta la donazione di un bene immobile al proprio figlio.
Si può donare una casa?
Certamente. La donazione si realizza mediante un contratto, in cui da una parte c’è il donante/proprietario, che dona, e dall’altra il ricevente/donatario, che accetta.
Il descritto trasferimento avviene attraverso un atto pubblico, cioè preparato e sottoscritto con l’assistenza di un notaio ed in presenza di due testimoni (questi sono quasi sempre due impiegati o collaboratori dello studio notarile a cui ci si rivolge).
In sintesi, dopo aver predisposto, fatto sottoscrivere e autenticato l’atto, si realizzerà il trasferimento di proprietà, a titolo assolutamente gratuito, non contemplando alcun prezzo a favore del donante/proprietario.
Infine, la donazione compiuta dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari, affinché sia conoscibile ed opponibile a chiunque.
Quali sono le tasse per la donazione della casa a mio figlio?
Nell’ipotesi della donazione di una casa ai propri figli, la tassazione prevista dalla Stato italiano è molto agevolata.
Infatti, l’imposta sulla donazione è praticamente pari a 0, poiché dovuta soltanto se l’immobile donato supera, come valore il milione di euro (€ 1000.000). Si dovrebbe trattare, pertanto, di un immobile di grande rilievo e, in tal caso, l’imposta andrebbe calcolata soltanto sull’eccedenza rispetto alla detta somma. In questa circostanza il milione di euro è considerato una franchigia.
Accertato che nella pratica, l’imposta sulla donazione è raramente applicabile, bisogna, però, considerare, altre due tasse da calcolare e versare:
- l’imposta ipotecaria nella misura del 2%;
- l’imposta catastale nella misura del 1%.
Il calcolo delle predette imposte deve essere fatto sulla base del valore dell’immobile.
Tuttavia, se volete “regalare” la casa a vostro figlio, e la stessa diventerà la “prima casa” per il medesimo, anche queste l’ipotecaria e la catastale, saranno agevolate: esse dovranno essere calcolate e versate in misura ridotta, pari ad euro 200 ciascuna. Inoltre, l’agevolazione riconosciuta e ricevuta, non impedirà al donatario (figlio e/o figlia) di accedere al predetto regime agevolato, nell’ipotesi di una futura compravendita.
Infine, in presenza di una donazione a favore dei propri figli, se il valore dell’immobile ceduto non supera il 1.000.000 di euro, non è dovuta neanche l’imposta di registro [1].
Quali tasse devo per la donazione a mio figlio, con riserva di usufrutto?
Anche in questo caso, si deve partire dal presupposto che le tasse vanno calcolate e versate sul valore del bene donato.
Ovviamente, se ci si riserva l’usufrutto a vita, abbiamo un bene di consistenza economica nettamente inferiore a quello “pienamente” donato.
È essenziale, quindi, stabilire il valore della nuda proprietà e, in quest’ottica, la legge [2] fa riferimento a più elementi: gli anni del donante/usufruttuario, il valore catastale del bene “regalato”, l’aspettativa di vita dell’usufruttuario (prendendo in considerazione un coefficiente numerico).
Valorizzata in tal modo la nuda proprietà, si calcoleranno le tasse, nel rispetto delle aliquote riportate in precedenza (ad esempio, se il valore della nuda proprietà non supera il milione di euro, non dovranno essere versate l’imposta di donazione e di registro, mentre saranno previste quella ipotecaria e catastale, nella misura del 2% e del 1%)
NOTE
[1] Agenzia delle Entrate circ. n. 44/E del 07.10.2011.
[2] Decr. Min. Economia del 23.12.2013, in Gazz. Uff. n. 303 – Dpr 131/1986.